Mediazione senza sospensione

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Con ordinanza n. 1059 del 12 marzo 2014, il Consiglio di stato ha dichiarato inammissibile la richiesta di chiarimenti avanzata dall'Oua in ordine al provvedimento n. 607/2014 del 12 febbraio 2014 emesso dal medesimo Collegio e con il quale, era stato accolto il ricorso volto alla riforma dell'ordinanza cautelare del Tar del Lazio concernente la determinazione dei criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

Il Consiglio di stato, in questa sede, si era limitato a disporre una sollecita fissazione della relativa udienza di discussione (successivamente fissata all'8 ottobre 2014) senza pronunciarsi sull'eventualità di una sospensiva della conciliazione, per come richiesto dall'avvocatura.

Per questo l'Oua si era rivolta nuovamente al Collegio amministrativo per “chiarire gli effetti dell'accoglimento dell'appello in relazione alla sorte dei provvedimenti impugnati avanti al Tar Lazio” e, soprattutto, per sapere se la decisione avesse effetti sospensivi anche sul Decreto ministeriale attuativo della mediazione.

E con riferimento a questa specifica istanza, il Consiglio ha ritenuto che la medesima fosse inammissibile in quanto non volta ad ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato bensì allo scopo di introdurre una diversa domanda, tendente a ottenere una nuova pronuncia cautelare al posto di quella già emessa che aveva negato la sospensiva.
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