Mediazione: ritocchi relativi alle tariffe

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Il Decreto del ministero della Giustizia n. 145 del 6 luglio 2011, pubblicato lo scorso 25 agosto in G.U. e concernente la modifica dei criteri di iscrizione ed indennità dei mediatori, interviene anche in materia di tariffe prevedendo, in particolare, che l'aumento del compenso a favore del conciliatore nel caso in cui la mediazione abbia un esito favorevole possa arrivare fino ad massimo di un quarto.

Nelle ipotesi in cui la conciliazione è obbligatoria, il compenso previsto deve essere ridotto di un terzo, per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti. L'importo massimo per le spese di conciliazione deve essere, poi, ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti partecipa al procedimento.

Viene, infine, precisato che gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento sono, comunque, derogabili.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Prezzi in saldo per la mediazione - Ciccia

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