Mediazione legittima ma senza spese di avvio se non c'è adesione

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Il Tar del Lazio, con due sentenze depositate il 23 e il 26 gennaio 2015, si è pronunciato sui ricorsi presentati, rispettivamente, dall'Unione delle Camere civili di Parma e dall'Organismo unitario dell'Avvocatura, ed entrambi volti all'annullamento delle norme sulla mediazione obbligatoria introdotte con Decreto ministeriale n. 180/2010 adottato dal ministro della Giustizia di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, e per la declaratoria della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 16 del Decreto legislativo n. 28 del 2010.

Accolte le doglianze su gratuità del primo incontro e avvocati mediatori di diritto

Con la decisione n. 1351 del 23 gennaio 2015, in particolare, è stata, in parte, dichiarata improcedibile, e in parte accolta, l'impugnazione avanzata dalle Camere civili nei sensi e nei limiti dei profili di illegittimità sollevati rispetto al D.m. 180/2010, per sopravvenuto contrasto tra il novellato articolo 17, comma 5-ter, del Decreto legislativo n. 28/2010 e le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 9, del D.m. 180/2010, in quanto entrambe queste ultime disposizioni regolamentari si porrebbero in contrapposizione con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, prevista dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo.

Parimenti, è stato ritenuto fondato il sopravvenuto contrasto tra il novellato articolo 16, comma 4-bis del Decreto legislativo n. 28/2010 e la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), del Decreto n. 180/2010 sulla formazione dei mediatori, nella misura in cui essa è suscettibile di essere applicata in via generale, ovvero anche nei confronti degli avvocati iscritti all'albo, che la legge dichiara mediatori di diritto, e la cui formazione in materia di mediazione viene regolata con precipue disposizioni.

Conseguentemente, è stato disposto l'annullamento degli articoli n. 16, commi 2 e 9, e n. 4, comma 3, lett. b), del Decreto n. 180/2010.

Con la sentenza n. 1421 depositata il 26 gennaio 2015, per contro, è stato, invece, respinto il ricorso promosso dall'Oua in quanto le doglianze specificamente avanzate sono state ritenute, dai giudici amministrativi, come, in parte, improcedibili e in parte inammissibili.
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