Mediazione Dissenso scritto non giustifica assenza
Pubblicato il 13 dicembre 2016
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La condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, di cui all'art. 8, comma 4 bis D. Lgs. n. 28/2010.
Partecipazione parti doverosa
Questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione, la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
E’ quanto enunciato dal Tribunale di Vasto, nell'ambito di una controversia relativa all'accertamento della nullità di un contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari; controversia che, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale.
La banca convenuta tuttavia, ritualmente invitata a prendere parte alla mediazione, non si era presentata all’incontro all’uopo fissato dal mediatore, limitandosi a far pervenire alla segreteria dell’organismo di mediazione una comunicazione a mezzo pec con la quale esponeva la propria intenzione di non partecipare all'incontro ed illustrava le ragioni della decisione di rimanere assente.
Prassi quest’ultima, ritenuta dal Tribunale un atto di mera cortesia, senza alcuna idoneità, dunque, a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità.
Dissenso mediazione Deve essere informato
Oltretutto – proseguono i giudici – il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale ma anche consapevole, informato e soprattutto motivato.
In altri termini, il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto.
Orbene – conclude il Tribunale di Vasto con ordinanza del 12 dicembre 2016 – quando la parte, come nel caso de quo, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annunci per iscritto la propria assenza, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata.
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