Mediazione demandata da riferire all'intera controversia

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Secondo il giudice del Tribunale di Roma – sentenza del 27 novembre 2014 – anche la domanda riconvenzionale che venga avanzata dal convenuto, in quanto idonea a supportare un'autonoma controversia, è soggetta alla condizione di procedibilità dell'espletamento della mediazione, qualora sia afferente alle materie di cui al comma 1° bis del Decreto legislativo n. 28/2010 oppure nella mediazione demandata dal giudice.

Ciò posto, nella causa civile in cui la mediazione obbligatoria riguardi la sola domanda riconvenzionale, l'aver proposto incompiutamente la domanda di mediazione, confinandola alla sola trattazione di tale riconvenzionale, condanna all'improcedibilità solo tale domanda, non propagandosi il vizio alle domande degli attori che non sono soggette alla mediazione.

Diverso è il caso della mediazione demandata dal giudice con riferimento alla quale la condizione di procedibilità prescinde dalla materia.

In detta ipotesi, ossia, tutte le domande sono soggette a mediazione, tanto che aver confinato l'oggetto della mediazione ad una parte soltanto della controversia, comporta che l'improcedibilità si propaga a tutte le altre domande.

In un contesto come quello appena descritto, quindi, è necessaria la proposizione da almeno una delle parti “di una domanda di mediazione che possa ritenersi, in quanto riferita all'intera controversia ed al contenuto di tutte le domande che la intersecano, rituale e compiuta”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 31 - Domanda riconvenzionale, serve sempre la mediazione - Marinaro

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