Mediatori in giustizia riparativa: ampliata la platea dei legittimati
Pubblicato il 16 gennaio 2024
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Sono stati modificati i requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa.
Rivisto anche il termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.
I ritocchi sono contenuti nel Decreto ministeriale Giustizia del 15 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio.
Giustizia riparativa: si amplia la platea dei mediatori esperti
L'intervento è volto a implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa, ampliando la platea dei soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nei relativi programmi, anche tenuto conto dell'assoluta esiguità delle domande di iscrizione pervenute.
La giustizia riparativa, si rammenta, rappresenta una delle più importanti innovazioni introdotte dalla riforma del processo penale a firma Cartabia ed è costituita da ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore esperto.
Il nuovo DM introduce modifiche al precedente Decreto ministeriale Giustizia del 9 giugno 2023 che disciplina l'istituzione dell'elenco dei mediatori in giustizia riparativa, tenuto presso il ministero della Giustizia.
Sul Decreto Giustizia del 15 gennaio 2024, approvato di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato previamente sentito anche il Consiglio nazionale Forense.
Mediatori esperti: modifiche su requisiti e incompatibilità
In primo luogo, viene modificato l'art. 9 del DM del 9 giugno 2023, per quel che concerne i requisiti soggettivi e di onorabilità dei mediatori esperti.
Segnatamente, è stato espunto il primo requisito ivi presente, rappresentato dal "non essere iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari".
Anche i mediatori civili, commerciali o familiari potranno quindi diventare mediatori esperti in giustizia riparativa.
Ulteriore ritocco riguarda l'art. 19 del DM, sulle cause di incompatibilità, dove il riferimento al "distretto di corte d'appello" per delimitare l'area di esercizio della propria funzione in cui non possono esercitare l'attività di mediatore esperto soggetti come i membri delle giunte degli enti territoriali, i magistrati onorari, gli avvocati, è sostituito dal riferimento al "circondario del tribunale".
Di fatto, viene limitata al circondario del tribunale, anziché al distretto di Corte d'Appello, l'incompatibilità tra l'attività di tali soggetti (avvocato compreso) e quella di mediatore penale.
Nuovo termine per presentare domanda
Per finire, è sostituito l'art. 21 sulla disciplina transitoria, prevedendosi che:
- al fine dell'effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all'elenco devono essere presentate degli interessati, a pena di inammissibilità, entro 3 mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda;
- le domande di iscrizione all'elenco devono essere altresì presentate, a pena di inammissibilità, entro 6 mesi dal conseguimento dell'attestazione di idoneità nei termini di cui al DM;
- le domande di attribuzione della qualificazione di formatore, infine, devono essere presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro 3 mesi dall'approvazione del modello rettificato di domanda, "anche ove avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all'elenco".
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