Mediatore esperto in giustizia riparativa: formazione ed elenco

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Mediatore esperto in giustizia riparativa: formazione ed elenco

Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023 sono stati pubblicati due provvedimenti attuativi delle disposizioni in materia giustizia riparativa, una delle più importanti innovazioni introdotte dalla riforma del processo penale a firma Cartabia.

Quest'ultima è intervenuta prevedendo una disciplina organica del nuovo istituto, ispirata ai principi sanciti a livello internazionale ed europeo in materia.

E' l'art. 42 del D. Lgs. n. 150/2022 a fornire una definizione di giustizia riparativa, intesa come ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

Si tratta, in altri termini, di un sistema di giustizia che si affianca a quella contenziosa e si attua per tramite di una mediazione volta ad individuare una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, mediante l’ausilio di una persona terza competente che è, appunto, il mediatore.

I due provvedimenti pubblicati, in particolare, hanno ad oggetto il percorso formativo per diventare mediatore esperto in giustizia riparativa e la disciplina dell'istituito elenco dei mediatori.

Le misure attuative sono contenute in due decreti del ministero della Giustizia datati 9 giugno 2023.

Mediatore esperto in giustizia riparativa: formazione

Il primo Decreto del ministero della Giustizia, come detto, interviene a disciplinare:

  • le forme e le tempistiche del percorso formativo, pratico e teorico, utile per ottenere la qualificazione di mediatore esperto;
  • le regole di svolgimento e valutazione della prova di ammissione, culturale e attitudinale, alla medesima formazione;
  • le modalità di svolgimento e valutazione della prova finale, teorico-pratica, conclusiva del percorso formativo;
  • le modalità con cui i partecipanti sostengono l'onere finanziario della formazione e della prova finale.

Formazione teorica

Per quanto riguarda la formazione teorica, in primo luogo, essa è assicurata dalle Università e si sostanzia in un corso, di durata complessiva non inferiore a 160 ore effettive, focalizzato sull'insegnamento di principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché di nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e delle ulteriori materie correlate.  

La frequenza delle attività formative è obbligatoria, salva una quota di assenze giustificate non superiore al 10% del monte ore complessivo.

Formazione pratica e tirocinio

La formazione pratica iniziale, invece, viene assicurata dagli istituiti Centri per la giustizia riparativa, tramite i mediatori esperti formatori.

Il relativo modulo formativo ha durata complessiva non inferiore a 320 ore effettive.

A tale formazione segue un periodo di tirocinio curriculare, assicurato dai medesimi centri che hanno curato la parte formativo - pratica.

Esso consiste nell'affiancamento dei tirocinanti a mediatori esperti ed ha una durata complessiva  di 200 ore effettive.

Prova di ammissione e prova conclusiva

Ai sensi dell'art. 59, comma 8 del D. Lgs. n. 150/2022, l'accesso ai corsi di formazione è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.

Alla prova di ammissione accedono i candidati in possesso del titolo di studio appena menzionato e titoli equivalenti o equipollenti ai sensi di legge, e che abbiano previamente depositato il proprio curriculum vitae ed una lettera motivazionale.

La prova, organizzata dalle università e dai centri per la giustizia riparativa, consiste in un colloquio pubblico volto a valutare il contenuto della documentazione prodotta, nonché il livello di cultura generale e le attitudini specifiche del candidato stesso.

Alla prova finale, sempre organizzata da università e centri, accedono i partecipanti che abbiano assolto all'obbligo di frequenza nei termini indicati.

Essa si articola in una prova teorica e una pratica: la prova teorica, della durata complessiva non inferiore a quattro ore, consiste nella redazione di un testo scritto mentre la prova pratica, con durata non inferiore a sei ore, consiste nella simulazione di un programma, articolato nei differenti momenti e attività di cui lo stesso si compone.

Elenco dei mediatori esperti, requisiti per iscriversi

Il secondo Decreto ministeriale disciplina l'istituzione dell'elenco dei mediatori in giustizia riparativa, tenuto presso il ministero della Giustizia.

Nel provvedimento sono indicate le regole su:

  • i requisiti per l'inserimento nell'elenco, ai fini dell'esercizio dell'attività di mediatore esperto (tra i requisiti soggettivi, si segnala quello di non essere iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari);
  • le modalità di svolgimento e valutazione della prova pratico-valutativa e la relativa disciplina dell'onere finanziario  a carico dei partecipanti;
  • i criteri per la cancellazione dei mediatori esperti dall'elenco;
  • le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto;
  • il contributo per l'iscrizione nell'elenco;
  • le modalità di revisione dell'elenco;
  • la vigilanza sull'elenco;
  • i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'attribuzione della qualificazione di formatore.

Per finire, il Decreto individua la data a partire dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto e di mediatore esperto formatore.

Si prevede infatti una disciplina transitoria, finalizzata all'effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa: in una prima fase, possono essere inseriti nell'elenco anche coloro che sono in grado di attestare il conseguimento, alla data del 30 dicembre 2022, di una formazione completa sulla giustizia riparativa.

Per tali soggetti, le domande di iscrizione all'elenco dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro 6 mesi dalla data di approvazione del modello di domanda.

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