Mediatore familiare, la nuova disciplina professionale

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Mediatore familiare, la nuova disciplina professionale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 151 del 27 ottobre 2023 contenente il "Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare".

Il provvedimento - in vigore dal 15 novembre 2023 - disciplina l'attività professionale della figura del mediatore familiare e la relativa formazione.

Quanto disposto costituisce attuazione dell'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo n. 149/2022, che ha inserito il "Capo-bis - Dei mediatori familiari" tra le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie stabilendo che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili "sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze...".

Nel nuovo decreto, quindi, sono fissati:

  • i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'apposito elenco;
  • le modalità di svolgimento e i contenuti dei corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;
  • i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
  • le regole deontologiche della professione;
  • le tariffe applicabili all'attività professionale;
  • il trattamento dei dati personali raccolti.

Chi è il mediatore familiare?

Nel provvedimento, in primo luogo, è contenuta la definizione della professione di mediatore familiare.
 
Si tratta di una figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.

Il mediatore opera per facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

Requisiti

Tale professione può essere esercitata in forma non organizzata da coloro che sono in possesso di requisiti di onorabilità e, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Mimit;
  • certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644;
  • diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale.

L'attività di mediatore familiare è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultino già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno 220 ore e il superamento dell'esame finale, e documentino lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente.  

Restano fermi:

  • gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico, da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023;
  • gli ulteriori specifici requisiti prescritti dall'articolo 12-quater delle medesime disposizioni di attuazione.

Formazione iniziale e continua

Il decreto disciplina anche la formazione iniziale e continua dei mediatori familiari e dei loro formatori.

Per quanto riguarda la formazione iniziale, essa prevede:

  • non meno di 240 ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 % dedicato alle materie della mediazione familiare;
  • non meno di 80 ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza;
  • un esame finale.

Compenso del mediatore familiare

Relativamente al compenso del mediatore familiare, si prevede che esso sia pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Lo stesso comprende le attività accessorie alla prestazione professionale ma non le spese forfettarie, né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.

Al mediatore, in particolare, ciascuna parte deve versare, per ogni incontro effettivamente svolto, la somma di 40 euro, oltre oneri di legge, moltiplicata secondo i seguenti parametri:

  • bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1;
  • media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5;
  • alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2.

Oltre a tale somma - come detto calcolata a seconda della complessità e della conflittualità del caso - sono dovuti gli ulteriori costi, determinati forfettariamente nella misura del 21 % dell'importo considerato.

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