Maxi deduzione fiscale al 120% e 130%: nel costo del personale anche le trasformazioni?
Pubblicato il 19 luglio 2024
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Una delle operazioni più complesse da effettuare ai fini dell’applicazione della maxi deduzione fiscale del costo del lavoro al 120% e 130% è determinare il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione.
Il decreto 25 giugno 2024 fornisce le linee guida da seguire per determinare il costo del personale effettivamente sostenuto dall’impresa.
Costo del personale: cosa dispone il legislatore
L’articolo 5 del predetto decreto, al comma 1, stabilisce che il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione al 120% e al 130% è “pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del codice civile, e l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023”.
Costo del personale: criteri di determinazione
Come chiarito dalla Relazione illustrativa al decreto, ai fini del calcolo del beneficio fiscale si deve avere riguardo al dato contabile degli elementi descritti, senza considerare il quantum deducibile ai fini del reddito d’impresa.
Le voci di bilancio (B9 da a) a e) per il personale) da considerare sono:
- i salari e gli stipendi comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto, gli oneri sociali a carico del dipendente, nonché le indennità trattamento di fine rapporto;
- gli oneri sociali a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali e assicurativi;
- gli accantonamenti a eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne;
- tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.
Sono invece esclusi gli oneri rilevati in altre voci del conto economico come quelli relativi ai buoni pasto, le spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti, i costi per servizi di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta, nonché quelli relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Costo del personale: nuove assunzioni, conversioni (e trasformazioni?)
Lo stesso comma 1 dell’articolo 5 del decreto 25 giugno 2024, nel definire i criteri da seguire per la determinazione del costo da assumere, fa limitato riferimento al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuata dal 1° gennaio 2024.
Secondo quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa in base ad un’interpretazione sistematica delle norme che tiene conto di quanto indicato all’articolo 3 del decreto citato, ai fini dell’agevolazione fiscale, rileverebbe anche la “conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato”.
In tale caso, il costo da assumere ai fini del beneficio sarebbe quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione del contratto.
C’è però da interrogarsi sulla valenza del termine “conversione”, a-tecnicamente utilizzato nella Relazione illustrativa.
Tale termine, è invece opportuno ricordare, nell’ordinamento giuridico italiano assume un significato tecnico preciso, contenendo, al suo interno, il più ristretto concetto di trasformazione.
Al riguardo è pertanto opportuno attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Costo del personale: voci escluse
Il costo complessivo del personale deve essere depurato degli importi relativi:
- al costo dei dipendenti trasferiti per operazioni straordinarie relativamente agli esercizi 2023 e 2024, il;
- agli oneri rilevati nel conto economico, in applicazione del principio IFRS 2;
- agli accantonamenti per premi ed altre forme di remunerazione rilevate nelle voci B.9.a) e B.9.e), ossia, quelle rilevate tra i costi del personale "in applicazione delle regole contabili che impongono la registrazione dei costi del conto economico per natura".
Soggetti che non adottano lo schema di conto economico
I soggetti che non adottano lo schema di conto economico ai sensi dell’articolo 2425 del Codice civile assumeranno le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nelle medesime voci di cui al primo comma, lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del Codice civile.
Regole temporali
I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicate da ciascun soggetto ai fini della determinazione del reddito.
Pertanto, per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata (art. 66 del TUIR), ovvero per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo (articolo 54 del TUIR), l’imputazione dei costi del personale ai fini della determinazione della maggiorazione seguirà il criterio di cassa.
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