Materie prime alcoligene “end of waste”: nuove regole doganali

Pubblicato il



Con la circolare n. 2 del 9 gennaio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha definito il quadro fiscale applicabile alle materie prime alcoligene derivanti dal recupero dei rifiuti, qualificate come “end of waste”, disciplinandone deposito, circolazione e rimborso dell’accisa.

L’intervento si inserisce nel contesto della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), recepita dal d.lgs. n. 199/2021, e mira a favorire l’impiego di materie prime avanzate per la produzione di bioetanolo per uso carburazione, in un’ottica di economia circolare.

Qualificazione delle materie prime

Ai fini fiscali, la circolare n. 2/D/2026 distingue le materie prime alcoligene “end of waste” in:

  1. liquidi fermentescibili e fermentati non sottoposti ad accisa;
  2. fermentati alcolici sottoposti ad accisa, non più idonei al consumo umano (birra, vino, bevande spiritose e altri prodotti alcolici intermedi).

Per questi ultimi, si tratta, in particolare, di prodotti ad imposta assolta, ritirati dal mercato a seguito del superamento del termine di scadenza e conferiti agli impianti di smaltimento come rifiuti.

Per tali prodotti, qualora assoggettati ad accisa con aliquota diversa da zero, il rimborso dell’imposta resta disciplinato dall’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 524, subordinatamente all’accertamento della distruzione o, come chiarito dalla circolare, dell’avvio alla rilavorazione.

Impianti di recupero e obblighi fiscali

Gli impianti di smaltimento che recuperano materie prime alcoligene assumono, ai fini ADM, la qualifica di stabilimenti di produzione e commercializzazione, con obbligo di:

  • denuncia dell’attività all’Ufficio ADM competente;
  • tenuta di registri di carico e scarico;
  • comunicazione preventiva delle operazioni di recupero;
  • tracciabilità delle materie prime, con separazione dei fermentati sottoposti ad accisa.

Circolazione e documenti di accompagnamento

La circolazione avviene secondo regole differenziate:

  • DAS per i prodotti non sottoposti ad accisa;
  • e-AD, emesso dalla distilleria destinataria, per i fermentati alcolici sottoposti ad accisa.

La garanzia sulla circolazione è pari al 10% dell’imposta gravante sui prodotti trasferiti.

Rimborso dell’accisa sui prodotti alcolici recuperati

La circolare n. 2/D del 9 gennaio 2026 chiarisce che il recupero dei fermentati alcolici sottoposti ad accisa “end of waste” rientra tra le ipotesi di avvio alla rilavorazione, alternative alla distruzione, previste dall’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 524/1996.

Il diritto al rimborso dell’accisa si perfeziona nel momento in cui la distilleria:

  • trasmette al sistema informatizzato dell’Agenzia la nota di ricevimento relativa all’e-AD;
  • completa regolarmente il documento di circolazione elettronico.

Restano ferme le ordinarie procedure di rimborso, con l’ulteriore verifica, da parte dell’Ufficio competente sul fabbricante, del corretto completamento dell’e-AD.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito