Marginali in soffitta

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L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale protocollo n. 43390/2008 di ieri, ha indicato i limiti dei ricavi e dei compensi, relativamente ai nuovi studi di settore in vigore dal 2007, per i quali, nel caso in cui i ricavi o i compensi effettivamente conseguiti siano maggiori del 50% dei limiti stessi, si decade dalla possibilità di assoggettare il reddito all’imposta sostitutiva (disposta con l’articolo 14 della legge 388/00). La regola vale già dall’esercizio 2007. Si ricorda che il regime delle attività marginali è stato abolito dalla Finanziaria 2008 ed è stato sostituito dal regime dei minimi, con decorrenza 1° gennaio 2008. Dunque, il provvedimento contiene l’unica ipotesi residuale per cui si è reso necessario individuare limiti di ricavi e compensi dopo l’avvio delle disposizioni sui minimi.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Marginali in soffitta – Bongi

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