Marca temporale nel documento attesta data certa
Pubblicato il 14 febbraio 2019
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La “marca temporale” attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato.
La cosiddetta “marca temporale” è, infatti, un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico.
Essa consente di attribuire al documento una validazione temporale opponibile a terzi.
Si tratta di un servizio di marcatura temporale che può essere utilizzato anche su files non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida.
Processo di apposizione di marca temporale
Così, quando l'utente, con il proprio software, avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento (informatico, digitale o elettronico), automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all'Ente Certificatore Accreditato, che verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce all'utente.
E questo processo automatico ed immediato garantisce la sicurezza e la validità del processo di marcatura.
Documenti conformi ad originali e con marcatura
E' sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4251 del 13 febbraio 2019, ha accolto il motivo di doglianza sollevato da un uomo avverso il decreto con cui il Tribunale gli aveva rigettato un'opposizione contro la mancata ammissione, in via privilegiata, di un proprio credito al passivo fallimentare di una Srl.
Il ricorrente aveva lamentato una violazione e falsa applicazione dell'articolo 20, comma 3, del Codice dell'Amministrazione digitale, in quanto il decreto impugnato aveva desunto la mancanza di data certa opponibile al fallimento dei documenti prodotti in considerazione di un'erronea valutazione della certificazione informatica della data degli stessi.
La Suprema corte ha condiviso detta doglianza, evidenziando, in primo luogo, come, nella specie, risultasse incontroversa la conformità agli originali dei documenti da lui prodotti.
Appariva, inoltre, evidente che il tribunale, negando la certezza della data ai documenti del fascicolo depositato dall'opponente - benché conformi agli originali e muniti di una marcatura temporale apposta da un Ente Certificatore Accreditato, e, come tale, opponibile ai terzi - era incorso nella violazione della normativa sopra descritta in tema di marcatura temporale.
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