Mantenimento “soft”
Autore: eDotto
Pubblicato il 03 aprile 2008
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L’Inps, con il messaggio n. 7458 del 2 aprile 2008, informa del cambiamento delle detrazioni di imposta da applicare alle quote dell’assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite. La Finanziaria 2008 incrementa le detrazioni previste dall’articolo 13 del Tuir nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono gli assegni periodici corrisposti dal coniuge per effetto della separazione o del divorzio. La norma decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 ed ha ripercussioni sia sul Cud 2008 che sul piano Irpef 2008. Pertanto, l’Istituto ha proceduto al ricalcolo Irpef ed ha effettuato in via automatica le rettifiche dei Cud 2008 relative al 2007. I conguagli saranno erogati in maniera diretta sulla quota di pensione dei beneficiari degli assegni.
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