Mantenimento parziale dei figli. Non è violazione obblighi di assistenza
Pubblicato il 11 gennaio 2016
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Non risponde per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570 c.p., colui che contribuisce solo parzialmente, mediante versamenti o elargizioni parziali, al mantenimento dei figli.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 535 depositata l'8 gennaio 2016, accogliendo il ricorso di un padre, avverso la propria condanna per non aver contribuito, secondo le disposizioni del giudice della separazione, al mantenimento dei figli minori.
Inosservanza provvedimento sul mantenimento. Non è automaticamente reato
A parere della Suprema Corte, risultano fondate le censure del ricorrente, laddove si evidenzia come il reato di cui all'art. 570 c.p. abbia come presupposto l'esistenza di un'obbligazione alimentare ai sensi del codice civile, ma non assume carattere meramente sanzionatorio del provvedimento del giudice civile, nel senso che l'inosservanza anche parziale di questo non importa automaticamente l'insorgere del reato.
Violazione obblighi assistenza: stato di bisogno di cui obbligato è a conoscenza
Di tal che, per configurare l'ipotesi delittuosa in esame, occorre che gli aventi diritto all'assegno alimentare versino in stato di bisogno, che l'obbligato ne sia a conoscenza e che lo stesso sia in grado di fornire i mezzi di sussistenza.
In altre parole– precisano gli ermellini – per la configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento (come nel caso de quo) il giudice penale deve accertare se tale condotta vada ad incidere sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuto nella persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione tra l'inadempimento all'obbligo stabilito dal giudice civile e la violazione della legge penale.
Principi, questi ultimi, che nel caso si specie non sono stati fatti propri dai giudici di merito, ove mancano le ragioni obiettive sulla scorta delle quali sia stato ritenuto provato che il padre facesse mancare i mezzi di sussistenza ai figli.
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