Mandato d’arresto. Convalida con motivazione sul pericolo di fuga
Pubblicato il 08 agosto 2019
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La Sesta sezione penale della Cassazione ha annullato un’ordinanza di convalida di un arresto provvisorio, con applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, in forza di mandato di arresto emesso da parte dell'Autorità Giudiziaria svizzera, in ordine a tre rapine a mano armata.
L’uomo si era opposto a detto provvedimento lamentando un’omessa motivazione circa la sussistenza della urgenza e del pericolo di fuga richiesti dagli articoli 125, comma 3, 274, comma 3, lett. b) , 715, comma 2, e 716 del cod. proc. pen., tanto in relazione alla convalida dell’arresto provvisorio, quanto in relazione all’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Lo stesso aveva sottolineato che, nella specie, la situazione di urgenza non era stata affatto descritta, posto che l’ordinanza, pur facendo riferimento alla sussistenza del pericolo di fuga, non ne aveva evidenziato i motivi.
Omessa motivazione? Provvedimento annullato con rinvio
Con sentenza n. 35812 del 7 agosto 2019, la Suprema corte ha giudicato fondato questo rilievo: in ordine all'intervenuta convalida dell'arresto non erano stati in alcun modo enunciati i motivi d'urgenza connessi al pericolo di fuga.
Si trattava - a detta della Corte - di un’evenienza che doveva essere adeguatamente apprezzata ex art. 716 cod. proc. pen.
Gli Ermellini, in particolare, hanno precisato che se, invero, “ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli articoli 716 e 715, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. la diffusione della ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, in applicazione dell'art. 716 cod. proc. pen., tale misura è subordinata, tra l'altro, alla condizione dell'urgenza dell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma 2, cod. proc. pen., può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fuga dell'estradando”.
Nel caso esaminato, risultava carente sia la motivazione dell'ordinanza, sia la motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi posti a base della misura cautelare della custodia in carcere.
Per questi motivi la Cassazione ha disposto l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.
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