Mancato superamento del periodo di prova

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Mancato superamento del periodo di prova

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 189/1980, ha sostenuto che la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro durante il periodo di prova può efficacemente essere contestato dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, per l’inadeguatezza della durata dell’esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato.

Inoltre la Corte di Cassazione ha affermato che il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla Legge n. 604/1966 (Cass. n. 21586/2008).

Stante quanto sopra, gli Ermellini, nella sentenza n. 26679 del 22 ottobre 2018, hanno ricordato che, poiché l’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova che va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell’esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova, come nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova, o quando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova.

Allo stesso modo è invalido il recesso qualora risulti il perseguimento di finalità illecite.

La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: il lavoratore, anche ove dipendente di una pubblica amministrazione, che impugni il recesso motivato dal mancato superamento della prova deve allegare e provare, o che le modalità dell’esperimento non risultassero adeguate ad accertare la sua capacità lavorativa, oppure il positivo esperimento della prova ovvero la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all’esperimento stesso, restando escluso che l’obbligo di motivazione possa far gravare l’onere della prova sul datore di lavoro e che il potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione possa essere oggetto di un sindacato che omologhi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

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