Mancato rientro dalle ferie: cosa deve fare il datore di lavoro?
Pubblicato il 29 agosto 2024
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Può accadere che al termine del periodo feriale concesso dal datore di lavoro il dipendente non si presenti sul posto di lavoro senza che sia stato autorizzato un prolungamento delle ferie ovvero che vi sia un ulteriore causa di sospensione del rapporto di lavoro.
Sebbene il diritto alle ferie sia di rango costituzionale e costituisca un necessario periodo di riposo utile al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, il mancato rientro sul posto di lavoro rispetto a quanto autorizzato dall’azienda può rilevare ai fini disciplinari.
Principi generali sul diritto alle ferie
Come noto, il diritto alle ferie è irrinunciabile e consente al lavoratore di recuperare le energie psico fisiche per poi riprendere la regolare attività lavorativa affidata.
La disciplina delle ferie, oltre a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile al rapporto di lavoro, è contenuta:
- nell’art. 36, comma 3, della Carta Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi;
- nell’art. 2109, Codice Civile, secondo cui “Il prestatore di lavoro (…) ha anche diritto (…) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”;
- nell’art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, a mente del quale “Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…), va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
In buona sostanza, dunque, il periodo feriale, generalmente maggiormente argomentato dalla contrattazione collettiva di riferimento, non può essere inferiore a quattro settimane, di cui almeno due da godere nell’anno di maturazione e le rimanenti due settimane nel corso dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Il periodo feriale, a mente dell’art. 2109, va però concordato con il datore di lavoro che ne deve autorizzare la fruizione bilanciando le effettive esigenze aziendali con i desideri espressi dal lavoratore.
Mancato rientro dalle ferie, come procedere
Se il lavoratore non rientra dal periodo feriale autorizzato/concesso dal datore di lavoro, e sempreché non vi siano ulteriori condizioni sospensive del rapporto di lavoro (es. malattie o congedi), si realizza un inadempimento contrattuale con conseguente possibilità, per il datore di lavoro, di avviare un procedimento disciplinare.
Pertanto, conformemente alle disposizioni del regolamento aziendale in uso, il datore di lavoro potrà contestare il comportamento del lavoratore rilevando una violazione degli obblighi di diligenza e buona fede che, normalmente, incombono sul prestatore di lavoro subordinato, secondo i principi di tempestività e specificità tipici della contestazione di addebito.
Decorso il periodo utile alla presentazione delle giustificazioni, così come prescritto dall’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro, valutato quanto eventualmente asserito dal prestatore di lavoro, potrà procedere ad irrogare una sanzione disciplinare tra quelle prescritte dal medesimo art. 7, e nel rispetto delle prescrizioni del CCNL o del regolamento in uso.
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