Mancata esibizione di scontrini? Sì ad accertamento induttivo

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Mancata esibizione di scontrini? Sì ad accertamento induttivo

La Cassazione ha accolto un ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la CTR aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento per maggior reddito di impresa ai fini Irpeg, Irap e Iva che era stato notificato ad una Srl.

I giudici regionali avevano rilevato che, nella specie, difettassero i presupposti per l'accertamento induttivo che aveva operato l’Ufficio finanziario e, per questo, avevano dichiarato l’illegittimità dell’accertamento medesimo.

Inattendibilità e incompletezza della contabilità e valori di cassa non documentati

Questo nonostante una specifica contestazione da parte dell'Ufficio circa l’inattendibilità della contabilità della società contribuente avuto riguardo alla mancata esibizione degli scontrini fiscali relativi all'anno verificato - quale elemento integrante il requisito normativo oggettivo della "incompletezza della contabilità" tale da rendere per ciò stesso inattendibili le risultanze contabili - nonché alla presenza di valori in cassa non documentati e alla incongruenza dei ricavi dichiarati in relazione allo studio di settore.

La decisione della Cassazione

La Suprema corte, con ordinanza n. 8143 del 22 marzo 2019, ha riconosciuto che la Commissione tributaria regionale, nella specie, avesse violato sia il principio della valutazione singola delle prove indiziarie sia quello della loro valutazione globale, sovvertendo, peraltro, in concreto l'onere probatorio rispettivamente gravante sulle parti.

Nella sentenza impugnata – si legge nella decisione di legittimità – era stato dedotto in chiaro contrasto con i principi di diritto espressi, in materia, da diversi arresti giurisprudenziali.

In particolare, la Corte ha fatto riferimento agli orientamenti di legittimità secondo cui, sia in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, nei casi in cui, come nella specie, la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento dei contribuente.

In tale ipotesi, l'Ufficio può dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette, facendo ricorso - come era avvenuto nel caso concreto - alle percentuali di ricarico, e determinando un maggior volume di affari anche ai fini IVA.

In tema di prova per presunzioni, poi, i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito come sia “censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento”.

Nel caso esaminato, la CTR con una affermazione definita “apodittica”, aveva ritenuto non integrati i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che trattavasi di presunzione basata "su altre presunzioni".

Questo, a fronte di una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi operata dall'Ufficio in base a dati non privi di concretezza, posto che erano stati direttamente rilevati dalla realtà aziendale specifica.

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