Mancata comunicazione dei dati del conducente, giustificato motivo
Pubblicato il 03 dicembre 2018
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Il proprietario è giustificato se non comunica chi era alla guida solo se non detiene più l’auto o in presenza di una situazione imprevedibile.
La Cassazione, con sentenza n. 30939 del 29 novembre 2018, ha fornito alcune precisazioni per quanto riguarda i casi di esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava al momento del compimento di una infrazione al Codice della strada.
Gli Ermellini hanno, così, spiegato come, ai fini dell’esonero dalla detta responsabilità, possano rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso della cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento.
In quest’ultimo caso, nonostante egli abbia (e dimostri di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo.
Al proprietario la prova delle misure adottate per conoscere chi guidava
Nel testo della decisione, la Seconda sezione civile ha, inoltre, precisato che la clausola generale del giustificato motivo vada “riempita di concretezza”, declinandola come inesigibilità, secondo gli standard esistenti nella realtà sociale, della condotta che, nella situazione data, avrebbe consentito al proprietario di conoscere l'identità del conducente del veicolo.
In detto contesto, non può ritenersi giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo.
Si tratterà di misure non catalogabili in astratto, ma la cui ragionevole esigibilità nella vita quotidiana non può che variare in ragione della diversità delle situazioni concrete.
E’ così evidente – sottolineano i giudici di Piazza Cavour - che la gestione di un parco macchine aziendale è diversa dalla gestione del veicolo di un nucleo familiare.
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