Mancata chiusura non sanzionabile

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La Ctp di Milano, con la sentenza n. 145/41/08, ha stabilito che la mancata chiusura della partita Iva non è soggetta a sanzione anche nel caso in cui sia la stessa agenzia delle Entrate o l’autorità giudiziaria a chiudere la partita Iva di una Srl posta in fase di liquidazione. La motivazione risiede nel fatto che l’irrogazione della sanzione pecuniaria in virtù dell’articolo 5, comma 6, del Dpr 471/97 non produce alcun ulteriore provvedimento sanzionatorio verso il contribuente titolare della partita Iva. La Ctp, nella sentenza che riguardava una società ritenuta dall’Ufficio una classica “cartiera", spiega che le sanzioni ex articolo 5, comma 6, del Dpr 471/97 sono applicabili ai contribuenti che non presentano la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di attività.
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