Mancanza di prove in appello. Condanna annullata senza rinvio

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Mancanza di prove in appello. Condanna annullata senza rinvio

Se dalla stessa sentenza d’appello impugnata, si evince implicitamente la mancanza di prove in ordine al reato contestato, la Corte di Cassazione ben può disporre l’assoluzione senza rinvio dell’imputato “perché il fatto non costituisce reato”, a norma dell’art. 620 comma 1 lett. l), come novellato dalla Legge n. 103/2017, immediatamente applicabile in virtù del principio tempus regit actum.

Così la Suprema Corte, terza sezione penale, ha assolto senza rinvio l’imputato ricorrente dal reato di frode nell’esercizio del commercio, poiché, in qualità di titolare di una ditta individuale, consegnava una partita di olio d’oliva di diversa qualità rispetto a quella pattuita (miscelato con olio di soia).

Nel caso di specie – rilevano gli Ermellini con sentenza n. 56060 del 15 dicembre 2017 – riguardo alla consapevolezza dell’imputato circa la reale natura dell’olio, nulla si può dedurre dal silenzio serbato dallo stesso durante l’appello, laddove non è previsto alcun obbligo di rendere dichiarazioni in ordine ai fatti contestati nel corso del giudizio. Nello stesso tempo i giudici distrettuali hanno valorizzato la sussistenza di precedenti penali specifici (che avrebbero conferito “specifica credibilità all’ipotesi accusatoria”) mentre nulla può significare, in ordine alla colpevolezza, il passaggio in giudicato di condanne per fatti analoghi.

Non necessari ulteriori accertamenti di fatto

Per cui, se si considera che nella stessa motivazione della sentenza d’appello, non si rileva la sussistenza di prove concrete circa la produzione dell’olio da parte dell’imputato e non emergono ulteriori elementi oltre a quelli correttamente valorizzati, deve chiaramente disporsi l’annullamento senza rinvio della medesima pronuncia, ai sensi e per gli effetti del novellato art 620 comma 3 lett. l), laddove dispone che la Corte può decidere sulla base delle statuizioni del giudice di merito (essendo superfluo il rinvio), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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