Malattia professionale, responsabilità solidale fra tutti i datori di lavoro

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Malattia professionale, responsabilità solidale fra tutti i datori di lavoro

Con la sentenza n. 6938 dell’11 marzo 2019, la Corte di Cassazione dirime una controversia per malattia professionale che vede coinvolti più datori di lavoro, i quali hanno contribuito, ciascuno con la propria condotta, alla produzione dell’evento dannoso di cui si chiede il ristoro.

La Suprema Corte ritiene che in simili fattispecie “si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 1294 Codice civile fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere”.

Il fatto

Un lavoratore che nel corso della sua vita professionale è stato sottoposto ad una continua esposizione all’amianto, con conseguente insorgenza di una patologia all’apparato respiratorio, a causa della condotta dei diversi datori di lavoro presso i quali ha erogato la propria prestazione lavorativa, ricorre in giudizio contro l’ultimo datore di lavoro per ottenere la condanna, in solido con i precedenti, al risarcimento del danno subito.

La Corte di Cassazione accoglie le doglianze del lavoratore, ritenendo che sussistono i presupposti di cui all’articolo 2055 C.c. per ottenere la condanna in solido a carico dell’ultimo datore di lavoro.

Danno biologico: l'ultimo datore risponde per l’intero danno, ferma la possibilità di rivalsa

Nella sentenza n. 6939/2019, la Suprema Corte, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, accoglie il ricorso con riguardo al cosiddetto danno biologico, mentre con riferimento al danno esistenziale per la morte di alcuni colleghi, rigetta l’istanza e rinvia ad una differente sezione della Corte di Appello.

Nello specifico, la nuova pronuncia rende più facile ottenere il risarcimento del danno biologico da parte del lavoratore, che ha subito una lesione del diritto alla salute, in ipotesi di concorso tra i vari datori di lavoro. Esiste infatti – secondo la Corte – una responsabilità solidale a carico di ogni singolo datore di lavoro per intero, con diritto di regresso.

Infatti, si legge nelle motivazioni della sentenza che: "nei casi di controversie per malattia professionale allorquando un danno di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone è sufficiente ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause sufficienti nella produzione dei danni da risarcire".

Pertanto, nei casi di infortuni o malattie professionali, se il danno al lavoratore è stato causato da più soggetti, il lavoratore può richiedere l’intero danno sofferto all’ultima azienda presso la quale ha prestato servizio, incassando l’intero risarcimento e non solo una quota dello stesso. Resta ferma la possibilità di una azione di regresso dell'ultimo datore nei confronti delle altre aziende.

Nelle suddette fattispecie, secondo la Suprema Corte, si configura una responsabilità solidale in base alla quale tutti i datori di lavoro sono chiamati a rispondere, indipendentemente dalla tipologia di responsabilità contrattuale e non.

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