Malattia professionale. Onere probatorio a carico del datore

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Malattia professionale. Onere probatorio a carico del datore

Con sentenza n. 22615 depositata il 5 novembre 2015, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha respinto il ricorso di una società, avverso la sua condanna al risarcimento del danno in favore di una dipendente, a cui aveva causato una malattia professionale, per tardiva adozione di accorgimenti atti ad alleviare la pesantezza delle sue mansioni lavorative.

Lamentava in particolar modo la ricorrente, come fosse stato posto erroneamente a suo carico, quale datrice di lavoro, l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per venire a conoscenza di una possibile o eventuale malattia della dipendente. Sosteneva, viceversa, come spettasse piuttosto alla lavoratrice, che aveva dichiarato di aver subito un danno, dimostrare l'omissione datoriale quale causa della lamentata malattia, prospettandosi, diversamente, una inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva.

Tesi tuttavia respinta dalla Cassazione, la quale ha innanzitutto rimarcato il dato fattuale emerso a seguito dell'istruttoria di merito, ovvero il tardivo ricorso, da parte della società ricorrente, ai mezzi di automazione di alcune fasi di lavorazione, che avrebbero reso, se adottati in tempo, meno gravose le mansioni della dipendente in questione e rimosso le cause della malattia professionale.

Prova liberatoria, al datore di lavoro

Ciò premesso – e reso dunque incontestabile il nesso causale tra patologia ed inadempimento datoriale atto ad integrare la colpa contrattuale – la Suprema Corte precisa poi, in punto di diritto, che in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni di cui all'art. 2087 c.c. (come appunto nella fattispecie), la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è il debitore – datore di lavoro che deve semmai farsi carico di provare l'impossibilità della prestazione, la non esatta esecuzione o che il pregiudizio che colpisce la controparte sia dovuto a causa a lui non imputabile.

 

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