Malattia professionale. Azione di risarcimento: da quando decorre la prescrizione?

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Malattia professionale. Azione di risarcimento: da quando decorre la prescrizione?

Da quando decorre il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dagli eredi del lavoratore per i danni conseguenti alla malattia professionale contratta dal medesimo nel corso del rapporto e che ne ha causato il decesso?

Alla domanda ha dato risposta la Corte di cassazione con sentenza n. 13806 del 19 maggio 2023, dopo un'ampia disamina della giurisprudenza di legittimità in materia.

Azione di risarcimento, decorrenza prescrizione

In materia di malattia professionale - si legge nel testo della decisione - la prescrizione decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, dell’origine professionale della patologia.

Origine, questa, desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche dell’epoca, accessibili attraverso la consultazione del personale medico.

Il termine prescrizionale, quindi, non decorre dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno o è posta la diagnosi di malattia comune.

Dies a quo da consapevolezza malattia e sua natura professionale

Da quanto esposto discende che, ai fini del decorso della prescrizione, occorre che l'inerzia del danneggiato o dei suoi eredi possa considerarsi, in qualche misura, colpevole.

L’uno o gli altri, ossia, devono essere consapevoli o in condizioni di conoscere, secondo criteri di diligenza e considerando le conoscenze scientifiche del momento, sia la malattia che il carattere professionale della medesima.

Per contro, la mancata conoscenza della malattia e del rapporto di causalità della stessa con l’attività lavorativa costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del proprio diritto che non consente il decorso della prescrizione dell'azione.

Sulla base di tali assunti la Suprema corte ha cassato, con rinvio, una decisione di merito, per errore di sussunzione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c..

In quest'ultima pronuncia, in particolare, il termine di prescrizione era stato fatto decorrere in assenza di qualsiasi accertamento su elementi anche indiziari da cui gli eredi del lavoratore deceduto avrebbero potuto percepire la derivazione della malattia dall’esposizione del loro congiunto ad agenti nocivi nel corso del rapporto di lavoro.

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