Malattia per quarantena Covid, indennità fino a fine anno
Pubblicato il 22 ottobre 2021
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Il 21 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il decreto, entrato in vigore il 22 ottobre 2021, introduce importanti novità in materia di lavoro, tra cui:
- modifiche all’art. 26 del D.L. n. 18/2020 in materia di quarantena e lavoratori fragili;
- congedi parentali straordinari per lavoratori/genitori;
- integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria;
- ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;
- rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Assenza per quarantena da Covid-19, individuate le risorse finanziarie
Innanzitutto, il decreto legge in commento all’art. 8 trova le risorse finanziarie per indennizzare le assenze dovute alla quarantena per Covid-19, riscrivendo parte dell'art. 26, co. 5, del D.L. n. 18/2021. Le risorse stanziate garantiscono questa prestazione fino al 31 dicembre 2021.
Le risorse sono individuate dal riscritto co. 5, che estende la copertura in favore:
- sia delle tutele del co. 1 dell'art. 26 (malattia per quarantena dei dipendenti del settore privato);
- sia per quelle del co. 2 (lavoratori fragili del settore pubblico e privato impossibilitati a svolgere l'attività in smart working).
Sul tema il decreto introduce prevede che:
- il rimborso forfait ai datori di lavoro che indennizzano o che hanno indennizzato, nel periodo dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, interamente a proprio carico la quarantena-malattia ai dipendenti (si tratta, in genere, degli impiegati e quadri, per i quali non è previsto l'intervento dell'Inps);
- il forfait è di 600 euro per lavoratore e andrà fatta domanda all'INPS.
Cassa Covid per settore tessile e non industriali, la proroga di 13 settimane
Il D.L. n. 146/2021, inoltre, estende la cassa integrazione Covid, vale a dire lo strumento più snello utilizzato per fronteggiare la crisi legata all’emergenza epidemiologica che, per il settore industriale, è generalmente cessata il 30 giugno scorso. A beneficiare di quella che, nell’ottica di una ripresa generalizzata, è auspicabile possa essere l’ultima tranche, sono i datori di lavoro che operano in settori:
- non industriali e che sono tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS), dai fondi di solidarietà bilaterali e dalla CIGD;
- tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili.
Per i primi, l’ammissione alla proroga del sostegno si può ottenere sempreché le aziende sospendano o riducano l’attività lavorativa a causa del Covid-19. Questi ultimi, potranno contare su un ulteriore periodo di trattamenti, riguardanti l’arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, per un massimo di 13 settimane.
Congedi parentali per figli disabili, retribuzione al 50%
Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, co- 3, della L. n. 104/1992, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
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