Malattia per fatto doloso o colposo di terzo e decorrenza della prescrizione

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Conta la percezione della malattia come conseguenza del comportamento del terzo

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto, per contagio, una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo, decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Il termine, per contro, non decorre dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno.

E' quanto precisato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 6624 del 1° aprile 2015, pronunciata con riferimento ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno da emotrasfusioni per contrazione dell'infezione da epatite C, a seguito di infortunio sul lavoro.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 44 - Per la prescrizione conta la percezione

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