Malattia ed esenzione dalla reperibilità

Pubblicato il



Malattia ed esenzione dalla reperibilità

Con comunicato del 23 ottobre 2018, l’INPS è intervenuto sulle modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliare per malattia a seguito di notizie diffuse sul web che invitano i lavoratori a far inserire dai medici curanti il codice “E” per ottenere l’esenzione dal controllo.

In realtà – chiarisce l’Istituto – esistono norme che esonerano dalla reperibilità e non dal controllo che, invece, è sempre possibile.

Inoltre, il medico curante può indicare, al momento della redazione del certificato, solo le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, ovvero:

  • per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati (vedi decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016):
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • per i dipendenti pubblici (vedi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206):
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752 è, invece, un codice ad esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Quindi - conclude il comunicato - qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 27 luglio 2018 – Malattia, guida al certificato medico e alle visite fiscali – Schiavone

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito