Malattia e degenza ospedaliera, tutela ampliata agli iscritti alla GS INPS

Pubblicato il



Malattia e degenza ospedaliera, tutela ampliata agli iscritti alla GS INPS

L’art. 1 del D.L. n. 101 (cd. “Decreto tutela lavoro e crisi aziendali”), convertito con modificazioni in L. n. 128/2019, ha esteso la tutela previdenziale relativa all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera agli iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995. La modifica, in particolare, è intervenuta sul testo del D.Lgs. n. 81/2015 (cd. “codice dei contratti”) inserendo l’art. 2-bis, il quale prevede che:

  • per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia e l'indennità di degenza ospedaliera, sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta Gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile;
  • per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%.

Le novità normative, nonché le prime istruzioni operative, sono state fornite dall’INPS, con la circolare n. 141 del 19 novembre 2019.

Malattia e degenza ospedaliera per autonomi INPS, entrata in vigore

Le disposizioni normative, come stabilito dall’art. 16 del D.L. n. 101/2019, sono entrate in vigore dal 5 settembre 2019. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 - ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

Malattia e degenza ospedaliera per autonomi INPS, i requisiti

Per accedere alle tutele in argomento, bisogna soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

  • versamento di almeno un mese di contribuzione nella Gestione separata INPS nei dodici mesi precedenti l’evento di malattia o degenza ospedaliera;
  • assoggettamento del reddito individuale, presso la Gestione separata INPS, per un importo non superiore al 70% del massimale contributivo (102.543 euro per l’anno 2019). Il reddito di riferimento è l’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento.

Malattia e degenza ospedaliera per autonomi INPS, importi delle prestazioni

In caso di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatesi dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  • 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Mentre per gli eventi di malattia, iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Infine, per i periodi di malattia derivanti da trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, si applicano le stesse indennità previste per la degenza ospedaliera.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 7 settembre 2019 - Infortunio e malattia professionale, nuovi importi dal 1° luglio 2019 – Bonaddio

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito