Infortunio e malattia professionale, nuovi importi dal 1° luglio 2019

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Infortunio e malattia professionale, nuovi importi dal 1° luglio 2019

A decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, il Ministero del Lavoro rivaluta mediante appositi decreti le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con particolare riferimento al settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura e medici radiologi.

Infortunio e malattia professionale, settore agricoltura

Con decreto n. 93 del 2 agosto 2019, il Ministero del Lavoro ha previsto – per il settore agricolo – che gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

  • inabilità dal 50% al 59%: importo 383,06 euro;
  • inabilità dal 60% al 79%: importo 534,53 euro;
  • inabilità dall’80% all’89%: importo 917,69 euro;
  • inabilità dal 90% al 100%: importo 1.300,82 euro;
  • inabilità dal 100% + a.p.c.: importo 1.845,83 euro;

Infortunio e malattia professionale, settore medici radiologi

Con decreto n. 93 del 2 agosto 2019, il Ministero del Lavoro ha previsto che la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, nonché delle prestazioni a queste collegate, è fissata in 61.385,80 euro con effetto dal 1° luglio 2019.

Ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs. n. 38/2000, gli incrementi annuali dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva non inferiore al 10% fissata dall’art. 20, co. 2 e 3 della L. n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base dell’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Infortunio e malattia professionale, settore industria, compreso il settore marittimo

Con decreto n. 95 del 2 agosto 2019, il Ministero del Lavoro ha previsto – per il settore industria, compreso il settore marittimo – che gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

  • inabilità dal 50% al 59%: importo 305,82 euro;
  • inabilità dal 60% al 79%: importo 429,07 euro;
  • inabilità dall’80% all’89%: importo 796,64 euro;
  • inabilità dal 90% al 100%: importo 1.227,32 euro;
  • inabilità dal 100% + a.p.c.: importo 1.773,06 euro.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’8 agosto 2019 - Professionisti più tutelati in caso di infortuni. La Consulta presenta un Ddl – Moscioni

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