Malattia del professionista. Sospensione delle scadenze fiscali

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Malattia del professionista. Sospensione delle scadenze fiscali

Viene affrontato il tema della malattia o infortunio del professionista con riferimento alla norma della legge di bilancio 2022 che prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista che si trova inabilitato a svolgere la propria attività professionale.

Nella specie, l'articolo 1, commi dal 927 al 944, della L. n. 234/2021, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

Nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento

- se lo stesso caso si trova ricoverato in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico,

- in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale.

Si afferma che la sospensione non rappresenta una proroga ma è una facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione previsto.

Con risposta n. 248 del 13 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune delucidazioni in materia.

Malattia del professionista: sospensione solo con mandato

Con riferimento alla sospensione, la disposizione stabilisce che i termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Inoltre, gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

In primo luogo, il Fisco afferma che la sospensione ha effetto qualora sia stato conferito mandato al professionista da parte del cliente avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

NOTA BENE: Copia dei mandati professionali e certificato medico attestante la decorrenza, devono essere consegnati o inviati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.

Malattia del professionista e sospensione degli adempimenti tributari

Inoltre, l’Agenzia specifica che la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza “nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento”. Ciò rappresenta il limite massimo di durata della sospensione.

Dunque, non possono beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall'evento, anche se non è terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio.

Ciò nel presupposto, si spiega, che il cliente abbia provveduto a sostituire il professionista inabilitato. Le Entrate, in proposito, richiamano il codice deontologico della professione di commercialista secondo il quale il professionista che non è in grado di sostenere l’incarico ricevuto, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

Malattia del professionista: decorrenza e durata della sospensione

Con riferimento alla decorrenza e durata della sospensione, si afferma quanto segue.

La decorrenza opera a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale o inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione delle cure domiciliari.

In ogni caso, non comportando la sospensione nuovi termini di scadenza, ogni termine collegato a quello ordinario per l’adempimento rimane invariato, anche con riferimento all’eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

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