Malattia: comunicazione via fax sufficiente, licenziamento illegittimo

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Malattia: comunicazione via fax sufficiente, licenziamento illegittimo

La comunicazione dello stato di malattia al datore di lavoro è rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro nella misura in cui la sua mancanza impedisce:

  • al datore, di verificare lo stato di malattia e la legittimità dell'assenza,
  • al lavoratore, di dimostrare la malattia in un momento successivo, soprattutto se si tratta di patologie temporanee che non lasciano segni evidenti.

Il lavoratore può giustificare l'assenza anche dopo la malattia, se non ha potuto comunicare tempestivamente per cause non imputabili a lui. Ad esempio, ciò può avvenire in presenza di gravi condizioni di salute che abbiano impedito la comunicazione.

Comunicazione della malattia via fax senza chiamata telefonica: è adeguata?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25661 del 25 settembre 2024, ha confermato l’illegittimità di un licenziamento per giusta causa, motivato da un’assenza ingiustificata protrattasi per oltre quattro giorni.

Il caso riguardava un lavoratore che aveva comunicato la propria malattia dall’estero, inviando un fax ma senza effettuare una chiamata telefonica. Questa modalità è stata ritenuta conforme al regolamento aziendale.

La mancanza di una telefonata ai responsabili aziendali non era stata oggetto di contestazione disciplinare. Pertanto, non è stata considerata rilevante ai fini della valutazione della giusta causa del licenziamento.

Il caso esaminato

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo che, mentre si trovava all'estero per ferie, era caduto in malattia. Per questo motivo, aveva inviato il certificato medico tramite fax al datore di lavoro.

Le previsioni della contrattazione collettiva

Nel caso specifico, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) prevedeva il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata pari o superiore a quattro giorni. Inoltre, il CCNL considerava come assenza ingiustificata anche la comunicazione tardiva della malattia e il ritardo nell'invio del certificato medico.

Il punto da valutare era se la comunicazione del dipendente potesse essere considerata tardiva. In questo caso, la comunicazione era avvenuta via fax, una modalità prevista e autorizzata dal regolamento aziendale. Tale regolamento richiedeva anche un avviso telefonico il giorno stesso dell’evento.

La decisione della Corte di Appello

La Corte di Appello ha dato ragione al lavoratore.

Ha ritenuto che l'invio del fax, anche senza preavviso telefonico, fosse sufficiente per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento aziendale. La prova della ricezione del fax, del resto, era sostenuta dal rapporto di trasmissione prodotto in giudizio e dal fatto che un fax analogo era stato inviato all’INPS e regolarmente ricevuto.

Anche se il comportamento del lavoratore non era stato improntato alla massima diligenza, non vi era prova di falsificazione o alterazione del fax. Inoltre, la mancanza di traccia del messaggio sui server aziendali non dimostrava la mancata trasmissione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, in definitiva, ha confermato la decisione della Corte di Appello.

Ha ribadito che la normativa non esclude l’uso di modalità equivalenti alla raccomandata, come il fax, purché siano previste dai regolamenti aziendali.

Possibili anche modalità equivalenti alla raccomandata

La comunicazione dello stato di malattia al datore - ha rammentato la Corte - è essenziale per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La sua mancanza può impedire al datore di verificare la malattia e la legittimità dell'assenza. Inoltre, rende difficile per il lavoratore dimostrare la malattia successivamente, soprattutto in caso di patologie temporanee che non lasciano segni evidenti.

Il lavoratore può giustificare l’assenza anche successivamente, in caso di impossibilità incolpevole di comunicarla tempestivamente. Questo principio si applica anche in caso di malattia contratta all’estero.

Certificati medici all'INPS a riscontro della ricezione del fax

Nella vicenda in esame, come visto, la ricezione del fax è stata dimostrata, oltre che dal rapporto di trasmissione presentato in giudizio, dal riscontro di un fax analogo inviato all’INPS e regolarmente ricevuto.

Un diverso esito ha avuto, invece, un'analoga vicenda - oggetto della decisione di Cassazione n. 22044/2024 - relativa a un dipendente cui era stata contestata un'assenza arbitraria dal servizio superiore a dieci giorni consecutivi.

Nella specie, nonostante il lavoratore sostenesse di aver comunicato la malattia, la legittimità del licenziamento è stata confermata proprio poiché non risultavano certificati medici sul sito dell'INPS per i giorni contestati.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Un lavoratore licenziato per assenza ingiustificata di oltre quattro giorni ha impugnato il licenziamento. Si trovava all'estero per ferie e aveva comunicato la malattia inviando un certificato medico via fax, senza effettuare una chiamata telefonica.
Questione dibattuta Se la comunicazione della malattia effettuata via fax, senza avviso telefonico, fosse sufficiente e conforme al regolamento aziendale e se l'assenza potesse considerarsi giustificata anche senza la chiamata.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha confermato che la comunicazione tramite fax, prevista dal regolamento aziendale, è sufficiente e conforme alla legge. Ha ritenuto irrilevante la mancata chiamata telefonica poiché non contestata disciplinarmente, e ha ribadito che modalità equivalenti alla raccomandata sono valide se previste dai regolamenti aziendali.
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