Mala gestio e mora debendi dell’assicuratore: le ultime di Cassazione

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Mala gestio e mora debendi dell’assicuratore: le ultime di Cassazione

In quali casi è consentita la condanna dell’assicuratore in misura eccedente il massimale? Quand’è che l’assicuratore della responsabilità civile deve ritenersi in mora? Quali sono gli effetti della mora?

Sono questi gli interrogativi a cui ha dato risposta la Corte di cassazione, nel testo della corposa sentenza n. 28811 dell’8 novembre 2019.

Assicuratore condannato per somme sopra il massimale

La Terza sezione civile, in primo luogo, ha precisato quando ed a quali condizioni l’assicuratore possa essere condannato al pagamento di somme eccedenti il massimale.

Ha così spiegato che, nell'assicurazione della responsabilità civile, il limite dell'obbligo indennitario dell'assicuratore non è il valore della cosa assicurata, ma è un tetto convenzionalmente fissato, detto massimale. 

Tale massimale, frutto di convenzione, non è necessario né invalicabile: esso, da un lato, potrebbe anche mancare senza che ciò comporti nullità del contratto (c.d. assicurazione con massimale illimitato), dall'altro, a determinate condizioni, potrebbe essere superato per effetto di determinate condotte dell'assicuratore. 

E nel dettaglio – ha precisato la Corte - le ipotesi in cui l'assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di indennizzi eccedenti il massimale sono, in alcuni casi, espressamente previste dalla legge, in altri, sono state ricavate in via di interpretazione dalla giurisprudenza, come nelle ipotesi della mora e della mala gestio.

Mora debendi e mala gestio

Infatti, non solo l'assicuratore della responsabilità civile, quando sia in mora nell'adempimento della propria obbligazione indennitaria, è esposto come qualsiasi altro debitore agli effetti della mora, e ciò anche al di sopra del limite fissato dal massimale.

L'assicuratore della responsabilità civile può anche essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale quando, trascurando di attivarsi con la diligenza da lui esigibile, pregiudichi la copertura di cui l'assicurato avrebbe beneficiato, in caso di esatto adempimento da parte dell'assicuratore (c.d. mala gestio propria o "in senso proprio").

Domande espressamente formulate

Orbene, rispetto a queste ipotesi, gli Ermellini hanno sancito che la domanda di risarcimento del danno da mala gestio e le domande di pagamento degli interessi di mora e di pagamento del “maggior danno ex articolo 1224, 2° comma, c.c. non sono ricomprese l’una nell’altra ma devono, ognuna delle tre, essere espressamente formulate dall’interessato (le ultime due in modo alternativo tra loro).

Chi, quindi, abbia chiesto solo la condanna al pagamento degli interessi di mora, non può pretendere il risarcimento del danno da mala gestio se la relativa domanda non sia stata formulata, né siano stati dedotti i fatti costitutivi del relativo diritto.

Parimenti, il giudice non può accordare il risarcimento del danno da mala gestio qualora sia stato solo domandato il pagamento degli interessi.

Mora debendi dell’assicuratore della responsabilità civile

A seguire, la Suprema corte è intervenuta a precisare in quale momento deve ritenersi che insorga la mora debendi dell’assicuratore della responsabilità civile, nei confronti del proprio assicurato.

Secondo la Corte, in particolare, l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare l’assicurato sorge al momento stesso in cui quest’ultimo causi un danno a terzi.

L’assicuratore, in detto contesto, può ritenersi in mora rispetto a tale obbligo:

  • una volta che sia decorso il tempo ordinariamente necessario, alla stregua della diligenza professionale cui l’assicurato è tenuto, ex articolo 176, comma 2, c.c., per accertare la sussistenza della responsabilità dell’assicurato e liquidare il danno;
  • qualora vi sia stata un’efficace costituzione in mora da parte dell’assicurato.

Nell’ipotesi, poi, in cui dovesse sorgere contrasto tra assicurato ed assicuratore in ordine all’individuazione di tale ragionevole termine, l’assicurato potrà comunque avvalersi degli strumenti sollicitatori previsti dall’ordinamento, ossia della diffida ad adempiere ex articolo 1454 c.c. e l’actio interrogatoria.

Assicuratore in mora, effetti e natura dell’obbligazione

Per finire, i giudici di Piazza Cavour si sono soffermati ad illustrare gli effetti della mora debendi dell’assicuratore, ribadendo il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore della responsabilità civile è un’obbligazione:

  • di valuta, quando il danno causato dall’assicurato al terzo superi il massimale;
  • di valuta, ma che si comporta come una obbligazione di valore, quando il danno causato all’assicurato al terzo sia inferiore al massimale.

In quest’ultimo caso, l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato di tutti i danni causati al terzo: non solo, quindi, del risarcimento dovuto in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora che l’assicurato è comunque tenuto a pagare dal giorno del fatto.

Da questi principi discendono alcuni corollari:

  • se, nonostante la mora dell’assicuratore, il massimale resti capiente rispetto al debito, nulla quaestio: l’assicuratore sarà tenuto a versare capitale e interessi compensativi;
  • se il massimale assicurativo capiente all’epoca dell’illecito, diventi incapiente al momento del pagamento dell’indennizzo per effetto del deprezzamento del denaro o della valutazione dei criteri di liquidazione del danno: in tal caso l’assicurato, se in mora, potrà pretendere una copertura integrale, senza riguardo al limite del massimale, posto che l’assicuratore dovrà risarcire anche il fatto proprio, ossia il pregiudizio al diritto di garanzia dell’assicurato, derivato dal colposo ritardo nell’adempimento;
  • se il massimale assicurativo era incapiente già all’epoca del sinistro: in detta ipotesi, se l’assicuratore incorre in mora debendi, sarà tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale o, in altenativa, l’eventuale maggior danno.

 

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