Magistrati tributari a favore dell'esenzione Irap per i professionisti senza autonoma organizzazione

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Con due sentenze, nn. 36/04/2011 e 36/35/2011, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha sottolineato che la compilazione del quadro dichiarativo IQ da parte del professionista non lo sottopone, in ogni caso, alla debenza dell'imposta regionale. Infatti occorre avere riguardo alla sostanza e non alla forma della questione. In assenza dei presupposti impositivi, ossia l'autonoma organizzazione, il professionista non è tenuto al pagamento dell'Irap.

Aggiungono i giudici tributari che il contribuente deve essere in grado di opporsi al prelievo di un tributo illegittimo senza ricorrere a procedure complesse come il versamento seguito dall'istanza di rimborso.

Nei fatti, era accaduto che i professionisti in sede di dichiarazione avevano compilato il quadro IQ senza poi effettuare il pagamento dell'imposta per assenza dei requisiti richiesti dalla legge. Da qui era sorta l'iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle entrate.
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