Maggiorazione delle sanzioni, quando si applica la recidiva?
Pubblicato il 15 marzo 2019
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Individuati i paletti dell’applicazione dell’istituto della c.d. “recidiva”, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale introdotte dall’art. 1, co. 445, lett. e), L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che prevedono una maggiorazione che va dal 10% al 20%. In particolare, gli illeciti rilevanti ai fini della “recidiva” sono quelli commessi dal “trasgressore” persona fisica ex L. n. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri).
Conseguentemente, non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse. Viene introdotta, quindi, una correlazione tra la persona fisica trasgressore e la persona giuridica per conto della quale ha agito. I chiarimenti sono stati forniti dall’INL, con la nota n. 2594 del 14 marzo 2019.
Maggiorazione delle sanzioni, novità della Legge di Bilancio 2019
Con l’intento dichiarato del Governo di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, sono state inasprite alcune sanzioni per i datori di lavoro non in regola con gli adempimenti in materia di lavoro e legislazione sociale. Non solo: l’aumento delle sanzioni ha riguardato anche:
- la somministrazione irregolare;
- il distacco transnazionale irregolare;
- le sanzioni per violazioni di orario, riposo e ferie;
- infine, le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Tutte le sanzioni sono aumentate del 20%, tranne le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sono incrementate del 10%.
Maggiorazione delle sanzioni, quando raddoppiano?
Tutte le maggiorazioni delle sanzioni appena descritte raddoppiano se – nei tre anni precedenti – il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. La disposizione, quindi, sanziona la reiterazione dei “medesimi illeciti”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.
Maggiorazione delle sanzioni, chiarimenti INL sulla “recidiva”
Ai fini della verifica sulla sussistenza della “recidiva”, il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:
- “trasgressore” in caso di violazioni amministrative;
- “datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal D.Lgs. n. 81/2008.
Perciò, la recidiva si realizza quando viene commessa dal “trasgressore” persona fisica ex L. n. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri).
Pertanto, non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse.
Inoltre, ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei tre anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. Sul punto, l’INL precisa che l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato nei termini già chiariti.
Infine, si ricorda che il raddoppio non si applica per illeciti amministrativi contestati, con conseguente pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981.
- eDotto.com – Edicola del 7 febbraio 2019 - Maggiorazione delle sanzioni, raddoppiate per datori di lavoro recidivi – Bonaddio
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