L'ulteriore contributo si applica anche se il soccombente è la p.a.

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Secondo la Suprema corte – sentenza n. 26566 del 27 novembre 2013 – la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 17, della Legge di stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012), modificativa del Testo unico delle spese di giustizia, e secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, si applica con riferimento a tutte le impugnazioni presentate a partire dal 31 gennaio 2013 ed anche se le stesse siano state presentate da pubbliche amministrazioni.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – La p.a. paga l'appello – Ciccia

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