L’ufficio può emettere direttamente l’avviso se dalla Ctu emergono gravi indizi
Pubblicato il 19 aprile 2010
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Con la sentenza n. 8507 del 2010 la Cassazione chiarisce che il Fisco ha il potere e non il dovere di procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, di invitare i contribuenti, indicandone il motivo, al contraddittorio, se nell’ottenere risposte dal contribuente alle richieste di informazioni sulla contabilità mediante questionari emergono inesattezze gravi che non lasciano dubbi circa una situazione contabile complessa e non chiarita dalle risposte dell’interessato. In tali circostanze l’ufficio non ha alcun obbligo di ulteriori controlli per emettere l'avviso di accertamento.
La sentenza prende le mosse dal caso di una Sas fallita e un socio accomandatario fallito su cui l’Amministrazione aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio: la relazione evidenziava diverse irregolarità, come la presenza di ricavi occulti o una sproporzione tra le entrate e le uscite dell'azienda, nonché una mescolanza tra entrate e uscite del socio con quelle della società. Nella sussistenza di indizi di tale gravità l’articolo 32 del Dpr 600/1973 stabilisce che il contraddittorio amministrativo è solamente eventuale.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Per il controllo dei dati bastano le informazioni – Piagnerelli
- nuovofiscooggi.it - Per l'avviso di accertamento bastano i dati del questionario - Servidio
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