Lottizzazione ilecita. Non basta l'intervento del notaio per affermare la buona fede dell'acquirente

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Per affermare la buona fede dell'acquirente, nell'ambito di una vicenda in cui si ravvisi un illecito lottizzatorio, non può riterersi sufficiente che lo stesso si sia rivolto ad un notaio, quale pubblico ufficiale rogante.

Ed infatti, ai fini dell'affermazione dell'esistenza di una situazione di buona fede, è da considerasi indispensabile “l'esame specifico dell'atto traslativo e della documentazione ad esso allegata in una corretta prospettiva di verifica dell'esistenza di quell'aspettativa di “esattezza giuridica” dei provvedimenti amministrativi sui quali il privato possa fare affidamento”.

E' il principio fissato dalla Corte di Cassazione – Terza sezione penale – nel testo della sentenza n. 15981 depositata l'8 aprile 2013.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 - Atto notarile da solo non vale buona fede – Caravaglios

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