Lotteria degli scontrini, codice associato al codice fiscale
Pubblicato il 24 novembre 2020
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Prende il via l’1 gennaio 2021 la cd. “lotteria degli scontrini” e consentirà di partecipare all’estrazione di premi dell’acquisto di beni o servizi presso commercianti al minuto, previa comunicazione del proprio codice lotteria. Tale codice, si ricorda, è generato senza necessità di identificazione ed è associato univocamente al codice fiscale dell’acquirente.
Sul punto, il Garante per la Privacy, con il provvedimento n. 212 del 29 ottobre 2020, ha espresso parere favorevole sulle modifiche in tema di lotteria degli scontrini approvate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 351449 dell’11 novembre 2020.
Lotteria degli scontrini, inclusi i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria
Con il provvedimento n. 351449 dell’11 novembre 2020, anche gli scontrini riguardanti i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata possono concorrere alla lotteria, purché il cliente consumatore finale chieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.
Il 31 ottobre 2019 il provvedimento n. 739122 del direttore dell’Agenzia ha definito le modalità tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, siano in grado di inviare i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini, quando il cliente manifesta la volontà di concorrervi, comunicando il proprio codice lotteria all’esercente. Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”.
Lotteria degli scontrini, esclusi gli acquisti con acquisizione del codice fiscale
In particolare, al provvedimento direttoriale del 31 ottobre 2019 viene sostituito il punto 1.2, come segue:
- “1.2 I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata”.
Questa modifica, come detto, consente anche a coloro che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.
Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali è previsto che i registratori telematici al momento della registrazione dei dati dell’operazione possano memorizzare o il codice fiscale, per ottenere l’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria per partecipare alla lotteria stessa.
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