L'onere della sicurezza riguarda anche il subappaltatore

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19505 del 7 maggio 2013, ribadisce come, in un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, l'osservanza delle norme antinfortunistiche grava su tutti i soggetti che esercitano i lavori, compreso il subappaltatore che, anche se interessato solo parzialmente nello svolgimento totale del lavoro, ha l'onere di riscontrare e accertare la sicurezza del luogo di lavoro, nonostante spetti all'appaltatore l'organizzazione del cantiere, titolare sempre dei poteri direttivi generali.

Il caso riguarda l'assenza di recinzione ad una gru a rotazione bassa riscontrata durante un'ispezione del lavoro. La condanna per l'inosservanza aveva raggiunto anche un subappaltatore, tenuto al pagamento di un'ammenda pari a euro 550.

A nulla è valso l'espresso divieto rivolto ai propri dipendenti di far uso della gru in questione, di cui egli non era proprietario. Respinto il ricorso.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 - Cantiere pericoloso Tutti responsabili

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