L'onere della prova grava sul destinatario della prestazione contestata

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Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 18046 del 2010, si sono pronunciate su una vicenda che aveva visto un pensionato opporsi alla richiesta avanzatagli dall'Inps e volta alla restituzione di una somma che gli era stata corrisposta come integrazione al minimo di pensione di invalidità ordinaria.

In particolare, i giudici di legittimità hanno cassato la decisione con cui la Corte di appello di Roma aveva ritenuto infondata la pretesa dell'Inps sull'assunto che quest'ultima non aveva dimostrato la sussistenza dell'indebito e dei fatti che lo avevano determinato. Per le Sezioni unite, infatti, l'onere della prova, in caso di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituzione di quanto percepito, deve ritenersi posto a carico del destinatario della prestazione stessa.
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