L’omissione in dichiarazione delle ritenute d’acconto non è correggibile dal Fisco

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Una società che non aveva indicato le ritenute d’acconto subite sui dividendi distribuiti dalle proprie società controllate, ha impugnato l’atto di rifiuto del rimborso dell’Irpeg versata in eccesso rispetto all’importo dovuto.

La questione esaminata dalla Corte di Cassazione – dopo essere passata per i primi due gradi di giudizio di merito – è stata formalizzata nella sentenza n. 16551 del 28 luglio 2011. Con essa, i Supremi giudici - rigettato il ricorso proposto dalla contribuente – hanno specificato che l’omissione in dichiarazione dei redditi delle ritenute d’acconto non si può considerare “un errore materiale rilevabile ictu oculi dall’amministrazione finanziaria”. Infatti, nel caso di omessa compilazione del quadro relativo alle ritenute subite, dovuta a errore, il relativo credito di imposta deve essere richiesto secondo le modalità e i termini fissati dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973. Ciò in quanto l’errore del contribuente non integra una fattispecie immediatamente percepibile dall’Amministrazione finanziaria – quale indice rivelatore di una discrepanza fra imposta dichiarata, effettivamente versata e dovuta – in fase di liquidazione della dichiarazione, con la conseguenza che non è applicabile la disciplina contenuta nell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - L'omissione nel modello non è sanabile dall'ufficio - Piccolo

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