L'omissione degli alimenti non giustifica la consegna del passaporto

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Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo – sentenza del 2 dicembre 2014 sul ricorso n. 43978/09, causa Battista contro Italia – l'imposizione della consegna del passaporto e il diniego di iscrizione del nome dei figli nel passaporto medesimo disposti, per una durata indeterminata, a carico di un padre che non abbia versato gli assegni alimentari viola l'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla libera circolazione dei cittadini.

Il caso esaminato dai giudici europei riguardava un padre che, dopo la separazione dalla moglie con contestuale affidamento congiunto dei due figli, aveva fatto domanda di un nuovo passaporto con iscrizione del nome dei figli.

La ex moglie si era opposta a questa richiesta facendo valere il fatto che il richiedente non aveva versato, per intero, l'assegno alimentare posto a suo carico dal presidente del tribunale.

Da qui il provvedimento del giudice tutelare di rigetto della domanda del padre sulla considerazione che non era opportuno il rilascio del passaporto con l'indicata iscrizione sussistendo la prioritaria necessità di proteggere il diritto dei figli a ricevere l'assegno.

Il ricorrente si era quindi rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando un attentato alla propria vita privata e alla propria libertà di circolazione ed esponendo che nessuna norma impedisce ad un genitore che non versi gli assegni alimentari di avere un passaporto e di farci inscrivere il nome dei suoi figli.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 50 - Obblighi alimentari senza forzature – Castellaneta

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