Locazioni ad uso abitativo. Clausola abusiva annullabile d'ufficio dal giudice nazionale

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La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenze pronunciate il 30 maggio 2013, relativamente alle cause n. C- 488/11 e C-397/11, è intervenuta in materia di locazione ad uso abitativo sancendo l'applicabilità della Direttiva n. 93/13/CEE sulle clausole abusive stipulate con i consumatori, nei contratti di locazione stipulati tra un locatore che agisce nel quadro della sua attività professionale e un locatario che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

Secondo i giudici europei, in particolare, qualora il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su un'azione proposta da un professionista nei confronti di un consumatore, vertente sull'esecuzione di un contratto, abbia il potere, secondo le norme interne di procedura, di valutare d'ufficio il contrasto tra la clausola che funge da fondamento alla domanda e le norme nazionali di ordine pubblico, “detto giudice deve allo stesso modo, quando abbia accertato che detta clausola rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, valutare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo della predetta clausola rispetto ai criteri enunciati dalla citata Direttiva”.

Così, qualora spetti al giudice nazionale il potere, secondo le norme interne di procedura, di annullare d'ufficio una clausola contraria all'ordine pubblico o a una disposizione legislativa imperativa la cui portata giustifichi tale sanzione, “esso deve, in linea di principio, dopo aver dato alle parti la possibilità di un dibattito in contraddittorio, annullare d'ufficio una clausola contrattuale della quale abbia constatato il carattere abusivo rispetto ai criteri enunciati da detta direttiva”.

In definitiva, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola all'interno di un contratto di locazione annullandola nei casi in cui individui una condizione sfavorevole per il locatario anche alla luce dei principi fissati dalla Direttiva a difesa del consumatore.
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