Locazioni a terzi senza sconto Iva

Pubblicato il



stabilisce che agli effetti del calcolo del pro rata, le cooperative edilizie che concedono in locazione gli immobili a terzi e non ai loro soci, sono tenute a includere i canoni così riscossi sia tra le operazioni esenti che nel volume d’affari (sentenza 17226/06).

La percentuale di restituzione dell’Iva (la vicenda prende spunto da quattro avvisi di rettifica dell’imposta per gli anni 1988-1991, con i quali si recuperavano diverse somme poiché il contribuente aveva portato in detrazione a monte sugli acquisti con le regole del pro rata patrimoniale secondo l’articolo 19 del Dpr 633/72, nel testo allora vigente) è legata strettamente alle operazioni effettuate dalla società, che nel caso trattato dalla Cassazione aveva provveduto a cedere in locazione gli immobili a terzi, in quanto sfrattati e bisognosi, non ai propri soci, facendo così venir meno il principio dell’inerenza, che va valutato in considerazione dell’attività commerciale svolta dai soggetti e della loro finalità sociale. Non possono invece considerarsi le finalità mutualistiche indirette, che non riguardano la funzione sociale dell’attività d’impresa.        

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito