L'obbligo di far parte dell'Ordine è conforme alle norme Ue

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Con sentenza depositata lo scorso 3 febbraio 2011, relativamente alla causa C-359/09, la Corte di giustizia europea ha dichiarato la non contrarietà, rispetto alle disposizioni comunitarie, di una normativa nazionale che, ai fini dell’esercizio dell'attività forense con il titolo di avvocato dello Stato membro ospitante, istituisca l'obbligo di essere membro di un organismo quale un ordine degli avvocati.

Una tale normativa – precisano i giudici europei – non verrebbe impedita né dalla Direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla Direttiva 2001/19/CE, né dalla Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.
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