L’obbligazione del condomino e le vicende delle partite debitorie del condominio sono indipendenti

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Con la sentenza n. 2049 del 31 gennaio 2013, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da una condomina avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato un’ingiunzione per spese condominiali notificatale dal Condominio nel 1998.

Nel ricorso, la donna lamentava che le corti di merito non avessero tenuto conto della sentenza di risoluzione del contratto di appalto, intercorso con un'impresa edile, dal quale nasceva il debito del Condominio e quindi il proprio. Ed infatti, la restituzione di somme che era stata imposta all'appaltatore a seguito della risoluzione del contratto aveva fatto si che il Condominio era divenuto addirittura creditore dell'impresa con conseguente estinzione del debito fatto valere dal Condominio con l'ingiunzione.

Doglianza, questa, ritenuta priva di valore dai giudici di legittimità secondo i quali “la delibera di spesa adottata dal condominio e divenuta inoppugnabile fa sorgere l'obbligo del condomino di pagare al condominio la somma dovuta”. In tale contesto – continua la Corte – l’obbligazione del condomino verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi fornitori o creditori sono indipendenti.

Inoltre, il ritardo del condomino nel pagamento delle rate di spesa in attesa dell'evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest'ultimo scaricherebbe sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell'adempimento. Il condomino, in definitiva, deve comunque adempiere l'obbligazione verso il Condominio e, “qualora dalla gestione condominale residuino avanzi di cassa, vuoi per mancate spese, vuoi per la risoluzione di contratti in precedenza stipulati e conseguenti restituzioni, sorgerà eventualmente un credito nei confronti del condominio, tenuto a restituire, con il bilancio consuntivo di fine anno, l'esubero di cassa spettante secondo i rendiconti e le provenienze dei vari fondi residui”.
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