Lo studio associato porta l’Irap

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19138/2008, in contrasto con il parere espresso dai giudici della regionale, ha ribadito che il commercialista che svolge la propria attività appoggiandosi ad uno studio associato è tenuto al versamento dell’Irap. Non conta il fatto che mancano gli elementi propri dell’autonoma organizzazione (impiego di lavoro altrui o utilizzo di capitali non propri), per i giudici di legittimità l’organizzazione sussiste pienamente anche senza l’appoggio di terzi e con pochi beni strumentali. Pertanto, l’Irap è da applicare in tutti i casi in cui il professionista si avvale di una struttura esterna che supera l’ambito strettamente personale (intuitus personae). Per lo più, nel caso concreto, il commercialista si avvaleva della struttura in modo continuativo, tanto da chiedere la deduzione dei costi e spese sostenute attraverso l’attività ai fini Irpef e Iva. Per la Corte, inoltre, spetta allo stesso contribuente provare di non aver utilizzato strumenti non propri nello svolgimento della sua attività.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Irap al raddoppio - Alberici

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