Lite temeraria tributaria: se i danni non sono quantificati dal contribuente ci pensa il giudice in via equitativa
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 26 maggio 2010
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La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 36/2010, ha accolto il ricorso avanzato da un contribuente che aveva chiesto di essere risarcito, ai sensi dell'articolo 96 del Codice di procedura civile, a seguito dell'avvio di una “lite temeraria” da parte dell'Agenzia delle entrate; quest'ultima, in particolare, nonostante l'interessato avesse aderito ad un condono per un'imposta non pagata, aveva comunque iscritto a ruolo la detta somma. Non solo. Ne era conseguita l'iscrizione, da parte dell'agente di riscossione, di un'ipoteca sui beni del ricorrente, iscrizione, tra l'altro, notificata in un luogo sbagliato rispetto a quello corrispondente al domicilio fiscale del destinatario.
L'uomo, venuto a conoscenza dell'ipoteca solo a seguito della stipula del mutuo, aveva così adito l'autorità giudiziaria competente per far valere le proprie ragioni. Nonostante i giudici di primo grado avessero disposto l'immediata cancellazione dell'ipoteca legale e condannato il Fisco e l'agente della riscossione alla refusione delle spese legali a favore del contribuente, gli stessi avevano respinto l'istanza di risarcimento del danno sull'assunto che il ricorrente non aveva quantificato il danno subito.
Nelle more del procedimento, tuttavia, era entrata in vigore la disposizione che, in materia di lite temeraria, consente al giudice di liquidare in via equitativa il danno subito (articolo 96, 3° comma Codice di procedura civile). Proprio alla luce di tale previsione, la Commissione tributaria regionale successivamente adita, dopo aver sottolineato l'inescusabile negligenza che aveva connotato la condotta sia dell'agenzia delle Entrate che dell'agente della riscossione, ha accolto l'istanza di risarcimento del contribuente determinando equitativamente i danni subiti.
L'uomo, venuto a conoscenza dell'ipoteca solo a seguito della stipula del mutuo, aveva così adito l'autorità giudiziaria competente per far valere le proprie ragioni. Nonostante i giudici di primo grado avessero disposto l'immediata cancellazione dell'ipoteca legale e condannato il Fisco e l'agente della riscossione alla refusione delle spese legali a favore del contribuente, gli stessi avevano respinto l'istanza di risarcimento del danno sull'assunto che il ricorrente non aveva quantificato il danno subito.
Nelle more del procedimento, tuttavia, era entrata in vigore la disposizione che, in materia di lite temeraria, consente al giudice di liquidare in via equitativa il danno subito (articolo 96, 3° comma Codice di procedura civile). Proprio alla luce di tale previsione, la Commissione tributaria regionale successivamente adita, dopo aver sottolineato l'inescusabile negligenza che aveva connotato la condotta sia dell'agenzia delle Entrate che dell'agente della riscossione, ha accolto l'istanza di risarcimento del contribuente determinando equitativamente i danni subiti.
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