L'istanza di regolamento di competenza può essere presentata anche dall'avvocato non cassazionista

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Con ordinanza n. 24740 depositata il 5 novembre 2013, la Corte di cassazione ha affermato la possibilità, per l'avvocato non cassazionista, di presentare istanza di regolamento di competenza dinanzi al Collegio di legittimità sempre che, con tale atto, non vengano sollevate anche questioni attinenti all'eventuale clausola compromissoria di un arbitrato.

Con la detta decisione, i giudici di legittimità hanno, altresì, sottolineato che la procura conferita per un determinato grado di giudizio di merito, ove non venga espressamente esclusa la facoltà di proporre eventuale istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore ad attivare quest'ultima istanza.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 46 – Regolamento di competenza aperto al non cassazionista - Alberici

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