L’Ires di gruppo sfugge allo 0,4%

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Le società consolidanti cha hanno approvato il bilancio a giugno sono chiamate alla cassa entro il prossimo 16 luglio per il versamento dell’imposta di gruppo (Ires da consolidato fiscale), sfruttando il maggior termine per l’approvazione del bilancio o pagando l’integrazione dello 0,40%. L’Ires delle società che aderiscono al consolidato fiscale viene versata cumulativamente sulla base delle risultanze della dichiarazione di gruppo (modello Cnm). Quest’anno sorge, però, una problematica particolare che riguarda le modalità di utilizzo, nel modello Cnm, del credito d’imposta sulla ricerca. Per i gruppi costituiti nel 2007 e 2008, la consolidante determina l’acconto sulla base dell’Ires liquidata nel quadro Cn del modello sopra indicato, al netto di detrazioni, ritenute e crediti d’imposta. Aspetti particolari circa il versamento dell’acconto Ires riguardano, invece, i consolidati avviati o rinnovati nel 2008, con opzione trasmessa entro il 16 giugno scorso. Una volta esercitata la scelta, l’acconto, per tutte le società del gruppo, deve essere versato cumulativamente dalla sola controllante. Se la tassazione unitaria parte con il 2008, l’anticipo si determina sulla base di un’imposta virtuale calcolata applicando l’aliquota del 33% alla somma algebrica dei redditi e delle perdite dichiarate nel modello Unico 2008 e detraendo le rispettive ritenute. Nel caso di gruppi fiscali scaduti nel 2007 (l’opzione originaria era del 2005) e rinnovati per il prossimo triennio, l’acconto si deve calcolare sull’imposta liquidata nel modello Cnm 2008, come se il consolidato fosse continuato senza soluzioni di continuità.

Come accennato sopra, dubbi sorgono in capo alle consolidanti circa l’utilizzo del credito d’imposta per la ricerca per compensare l’Ires di gruppo. Il citato credito risulta iscritto dalla società nel quadro RU, sezione XVI. Il credito può essere utilizzato per il versamento del saldo Ires o Irap del 2007, mentre l’eccedenza è compensabile in F24 da ottobre. L’incentivo non è soggetto al limite di 250mila euro introdotto dalla Finanziaria 2008 e neppure rientra nel tetto di 516.457 euro per le compensazioni. Dato che le società in consolidato fiscale possono cedere alla controllante, per il pagamento dell’Ires di gruppo, i crediti del quadro RU (indicati nella sezione V del quadro GN), si ritiene che questa facoltà riguardi anche i crediti per la ricerca.

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